Mobilità docenti e personale ATA

È stato sottoscritto l'accordo integrativo per la Mobilità scuola 2024/2025 è stata pubblica lOrdinanza Ministeriale n. 30 che disciplina le operazioni di mobilità del personale docente educativo e ATA della scuola per l’anno scolastico 2024/2025, e l’Ordinanza Ministeriale n. 31 per quella degli insegnanti di religione cattolica. 


I termini per la presentazione delle domande su Istanze online saranno:

Per prenotare un appuntamento clicca questo link: https://forms.gle/8y5psNTy6GEpzZuB8.

Essendo tempi molto ristretti e per garantire il servizio di consulenza e supporto a tutti, invitiamo a prenotarsi a partire dal 27 febbraio.

Chi può Partecipare

Personale docente

Gli assunti a tempo indeterminato prima dell’a.s. 2023/2024 ad eccezione di coloro che, negli ultimi due anni abbiano ottenuto, a seguito di domanda volontaria (territoriale o professionale), titolarità su codice puntuale di sede oppure, in I fase, sul codice del distretto sub comunale. Quest’ultimo vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.

Tutti coloro che hanno ottenuto, in esito ai movimenti relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la titolarità su sede nel trasferimento/passaggio interprovinciale indicando una preferenza sintetica di distretto, comune, provincia.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica a.s. 2022/2023.

I destinatari delle deroghe ai vincoli in quanto beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punti I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/2025 o chi è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata.

I destinatari delle deroghe ai vincoli di permanenza di cui all’art.2 comma 3-bis del CCNI integrato dall’Accordo Integrativo del 21 febbraio 2024:

Personale ATA

Tutti i DSGA, gli amministrativi, tecnici, ausiliari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale ex LSU e appalti storici assunti su posto intero.

I DSGA nel triennio di permanenza beneficiari delle precedenze di cui all’art.40, comma 1, punti I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/25 oppure che siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

I DSGA nel triennio di permanenza destinatari delle deroghe ai vincoli di cui all’art.34 comma 9-bis del CCNI integrato dall’Accordo del 21 febbraio 2024 (in analogia con l’art.2 comma 3-bis riferito ai docenti di cui sopra).